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	<title>Commercialista Low Cost</title>
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	<description>Fisco facile per piccoli imprenditori</description>
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		<title>Commercialista Low Cost</title>
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	<itunes:summary>Commercialistalowcost.com propone infoservizi per la divulgazione di informazioni fiscali per le piccole e piccolissime aziende italiane</itunes:summary>
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	<itunes:author>Salvato Salvatore</itunes:author>
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		<title>RC PROFESSIONALE OBBLIGATORIA PER I PROFESSIONISTI</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Barbieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[FISCO & TASSE]]></category>

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		<description><![CDATA[Errare humanum est avendo la RC  Professionale Nella loro attività professionale i liberi professionisti  possono commettere errori e provocare danni ai clienti. Il cliente come sancito da diverse sentenze  dovrà solo provare l’esistenza del contratto professionale  e dimostrare l’inadempimento. Il Professionista avrà  tutto l’onere  di dimostrare  che la pretese non hanno fondamento  oppure   l’impossibilità  di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><a href="http://www.commercialistalowcost.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/assicurazione.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3458" alt="RC PROFESSIONALE OBBLIGATORIA PER I PROFESSIONISTI" src="http://www.commercialistalowcost.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/assicurazione-150x150.jpg" width="150" height="150" title="RC PROFESSIONALE OBBLIGATORIA PER I PROFESSIONISTI Foto" /></a>Errare humanum est <i>avendo </i>la RC  Professionale</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Nella loro attività professionale i liberi professionisti  possono commettere errori e provocare danni ai clienti. Il cliente come sancito da diverse sentenze  dovrà solo provare l’esistenza del contratto professionale  e dimostrare l’inadempimento. Il Professionista avrà  tutto l’onere  di dimostrare  che la pretese non hanno fondamento  oppure   l’impossibilità  di raggiungimento del risultato preteso.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Al fine di evitare l’instaurasi di contrapposizioni il professionista dovrà valutare correttamente l’incarico ricevuto e dovrà informare il cliente in modo chiaro e dettagliato e assicurarsi che lo stesso abbia una chiara e consapevole visione della situazione.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"> Il legislatore  è intervenuto nella materia è ha previsto per i professionisti iscritti in Ordini professionali l’introduzione dell&#8217;obbligo, di  stipulare una  polizza assicurativa di responsabilità civile a tutela della propria clientela a fronte di  eventuali errori e/o omissioni con esclusione dei danni eventualmente provocati da interventi dolosi.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Premesso che attualmente la stipula di una polizza di<strong> RC Professionale</strong> è facoltativa,  dal 15 agosto 2013 tutti i professionisti decorre l’obbligo di avere una polizza professionale come  previsto dalla Riforma delle professioni -<i> Art. 5 D.P.R. 137/2012 – Obbligo di Assicurazione:</i></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;"><em>Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.. </em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">L’obbligo di sottoscrizione della polizza  scatta dal momento in cui  libero professionista  assume un incarico professionale e non solo dall’essere un libero professionista.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Le responsabilità professionali possono essere di tipo civile, amministrativo, penale e disciplinare. La polizza professionale tutela sia il patrimonio personale del professionista  che il cliente  risarcito del danno subito.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Nello specifico la legge lascia alla scelta del professionista,la libertà di definire  in sede contrattuale,  la definizione di tutte le caratteristiche della polizza (<i>massimale, copertura dei rischi, scoperti, franchigie, etc..).</i></span></p>
<p><span style="color: #000000;">In base al settore di attività le polizze  possono essere  personalizzate a copertura di esigenze del Professionista. In generale  il professionista deve essere in grado di scegliere una  soluzione in base all&#8217;attività svolta, facendo attenzione che la polizza copra tutti i possibili danni che l&#8217;esercizio della propria attività possa causare.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">Il professionista prima di stipulare la  polizza professionale  deve valutare cosa la  polizza comprende e soprattutto   cosa esclude.  Sotto questo aspetto sul mercato si distinguono:  </span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;"><strong>Polizza a  rischi nominati</strong>: sono polizze in cui sono  elencate tutte le attività coperte e quelle escluse dall&#8217;assicurazione ed è generalmente indicata anche la tipologia di danno coperta.</span></li>
<li><span style="color: #000000;"><strong>Polizza  All Risks</strong> :sono polizze in cui è assicurato tutto ciò che non è espressamente escluso dalle competenze riconosciute dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l&#8217;esercizio dell&#8217;attività professionale.</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000;">La polizza deve coprire  responsabilità  per  inadempienza, negligenza, imprudenza o di mancata osservanza di norme che dovrebbero essere conosciute (imperizia). Non  possono però essere mai risarcite le conseguenze di un atto o di una omissione dolosa ( coscienza e volontà di commettere l&#8217;illecito).</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Le compagnie di assicurazione  per alcune polizze prevedono una franchigia, cioè per i danni sotto una certa soglia ed entro un certo limite  ne risponde solo il professionista. Alcune Polizze invece prevedono anche la possibilità di risarcire danni con effetto retroattivo alla data di decorrenza della polizza. La retroattività può essere illimitata o limitata ad un certo numero di anni.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Da un punto di vista patrimoniale  l’obbligo di una R.C-Professionale  è certamente una forma di tutela   sia  per il professionista sia per il cliente danneggiato. Da un punto di vista pratico è solo un nuovo balzello a carico dei contribuenti reso obbligatorio.</span></p>
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		<title>COME APRIRE FACILMENTE UNA NUOVA ATTIVITA&#8217;: IL FRANCHISING</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Barbieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[FISCO & TASSE]]></category>

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		<description><![CDATA[Aprire una attività in franchising può essere  una risposta anche in momenti di crisi. Vediamo che cos’è il franchising. L’affiliazione commerciale, più comunemente detta franchising, è una forma di collaborazione tra imprenditori che permette di legarsi ad un’azienda o un marchio produttore o distributore in modo continuativo sfruttando un’esperienza consolidata che supporta il neoimprenditore in tutte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.commercialistalowcost.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/comunica.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2182" alt="COME APRIRE FACILMENTE UNA NUOVA ATTIVITA: IL FRANCHISING" src="http://www.commercialistalowcost.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/comunica-150x150.jpg" width="150" height="150" title="COME APRIRE FACILMENTE UNA NUOVA ATTIVITA: IL FRANCHISING Foto" /></a>Aprire una attività in franchising può essere  una risposta anche in momenti di crisi. Vediamo che cos’è il <b>franchising.</b></p>
<p style="text-align: left;">L’affiliazione commerciale, più comunemente detta <b>franchising</b>, è una forma di collaborazione tra imprenditori che permette di legarsi ad un’azienda o un marchio produttore o distributore in modo continuativo sfruttando <b>un’esperienza consolidata</b> che supporta il neoimprenditore in tutte le fasi di sviluppo dell’attività permettendogli allo stesso tempo di rimanere indipendente.</p>
<p>In sostanza Il <b>franchising </b>è una  forma collaborazione tra imprenditori –(“ B2B” Business to Business) che permette affiliato di entrare nel mercato  attraverso una rete commerciale già avviata .</p>
<p>Da un punto di vista giuridico <b>franchising<strong> </strong></b>è un contratto con il quale l’imprenditore (casa madre)  concede ad un altro imprenditore  il diritto di esercitare un’attività, di prestazione di servizi, produzione di beni o rivendita di prodotti.</p>
<p>I rapporti economici che legano l’“azienda madre” all’affiliato possono essere diversi; a seconda delle realtà e dal contratto. In genere l’affiliato deve pagare all’affiliante  le ”Royalty”  ossia  una percentuale sui ricavi, che si versa periodicamente. Inoltre  può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo iniziale  e in alcuni casi l’affiliato deve anche versare un contributi per la  pubblicità<b>.</b></p>
<p>Chi vuole aprire un punto vendita in <strong>franchising  </strong>non ha che l’imbarazzo della scelta e può scegliere tra un ampio raggio di attività. Le reti di affiliazione commerciale sono ormai diffuse un po&#8217; in tutti i settori.  Accanto al  settore   alimentare si stanno affermando alcune attività emergenti no food come le agenzie di viaggi, ai servizi di mediazione creditizia e  l’abbigliamento.Oltre a questi   settori  ci sono poi alcuni business emergenti che si stanno lentamente ritagliando un spazio nei servizi come  gli asili nido e le ludoteche, a cui si aggiungono le gelaterie e yogurterie , le palestre e  i centri benessere.</p>
<p>Il <strong>franchising </strong> spesso interessa risparmiatori intenzionati ad investire in un&#8217;attività imprenditoriale nuova ( ad esempio la sigaretta elettronica), oppure imprenditori che intendono iniziare una nuova attività,  o ancora lavoratori dipendenti, intenzionati a sviluppare un&#8217;occupazione autonoma, etc.</p>
<p>L’avvio di  nuove attività economiche richiedono tempo ed investimenti di capitali, nel franchising l’affiliante non solo  promuove il marchio e il  prodotto ma  può prevedere  un supporto all’affiliante con  corsi specifici ed affiancamenti iniziali.</p>
<p>Con il franchising, l’affiliato  entra in un  settore economico   usufruendo di un marchio distintivo, di un insegna<b>  </b>e di <b>prodotti  <span style="text-decoration: underline;">già conosciuti</span></b>  e accettati dal pubblico.</p>
<p>La collaborazione che nasce tra affiliato e affiliante tende ad avere interessi economici comuni, per cui l’attività è orientata reciprocamente al margine di profitto.</p>
<p>Aprire una attività in  franchising può essere conveniente ma bisogna fare molta  attenzione al contratto di affiliazione che potrebbe contenere clausole vessatorie. In generale  il potenziale affiliato è  privo di esperienza specifica di settore  oltre che esperienza commerciale in genere.</p>
<p>L’Affiliato si impegna a fare proprie sia la politica commerciale e sia immagine dell’Affiliante in Franchising, nell’interesse reciproco sia delle parti che del consumatore finale, il tutto nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali pattuite.</p>
<p>Essendo un  contratto a prestazione reciproche (do ut des)  al vantaggio ottenuto per l’affiliazione  corrisponde anche lo svantaggio di dover  seguire le regole dettate dalla casa madre le quali possono limitare l’indipendenza e l’iniziativa  del neo imprenditore, ad esempio in relazione ai mezzi, alla durata ed al contenuto della pubblicità, ai prezzi di vendita dei beni, alla quantità, colori e modelli della merce da esporre e vendere nel punto vendita, all&#8217;arredamento dei locali ecc.</p>
<p>Spesso clausole di esclusiva in favore dell’affiliante   obbligano l’affiliato  ad acquistare prodotti, arredamenti, dotazione di apparecchiature d&#8217;ufficio, gadgets promozionali, etc. esclusivamente dal franchisor o da società a questi collegate, privando in tal modo il franchisee di scegliere prodotti più convenienti o idonei in relazione alla sua attività.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Altri svantaggi possono  prevedere l&#8217;obbligo del franchisee di raggiungere un fatturato minimo annuo sul quale sono calcolate le royalties o di acquistare un quantitativo minimo di prodotti dal franchisor.</p>
<p>Prima di tuffarsi nel nuovo business è consigliabile fare una piccola indagine di mercato, avendo esperienze da altri affiliati  che hanno già avviato l’attività con quel franchisor per valutare la loro esperienza, organizzazione , serietà  e soprattutto il giro d’affari  ecc.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il consiglio è quello di farsi assistere da un professionista esperto della materia  che possa fare  un approfondita valutazione del contratto di affiliazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>LA PENSIONE ED I GIOVANI D&#8217;OGGI</title>
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		<pubDate>Fri, 31 May 2013 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Barbieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[FISCO & TASSE]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; Con un mercato del lavoro in forte crisi come quell’attuale, in cui vige la norma della precarietà (o pardon della flessibilità)  è normalissimo che un lavoratore nel corso degli anni possa  aver cambiato non  solo  lavoro  ma anche ente pensionistico e che abbia contributi versati in diverse gestioni previdenziali.   Disoccupati, stagisti, interinali e [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;"><a href="http://www.commercialistalowcost.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/ricongiunzione1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3440" alt="LA PENSIONE ED I GIOVANI DOGGI" src="http://www.commercialistalowcost.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/ricongiunzione1-300x210.jpg" width="143" height="100" title="LA PENSIONE ED I GIOVANI DOGGI Foto" /></a>Con un mercato del lavoro in forte crisi come quell’attuale, in cui vige la norma della precarietà (o pardon della flessibilità)  è normalissimo che un lavoratore nel corso degli anni possa  aver cambiato non  solo  lavoro  ma anche ente pensionistico e che abbia contributi versati in diverse gestioni previdenziali.  </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Disoccupati, stagisti, interinali e co.co.pro sono un fenomeno sociale preoccupante e rilevante, le  cui conseguenze si fanno sentire  nell’immediato  ma anche nel futuro. Nella situazione attuale è possibile quindi  che il lavoratore non abbia  maturato il diritto alla pensione piena in nessun ente di previdenza.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Siamo abituati a pensare a temi come quello della pensione  soltanto quando ci avviciniamo all’età pensionabile: il  tema è  percepito come complesso e dagli orizzonti davvero molto lontani, specialmente dagli  under 35.  La pensione si costruisce in età lavorativa per il momento in cui usciremo dalla forza lavoro per entrare in quello dei pensionati.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Per trovare rimedio ad un circolo vizioso  creato da un mercato del lavoro incerto e un mondo della previdenza attualmente insostenibile, il legislatore ha introdotto e modificato nel tempo  alcuni  istituti previdenziali.  Vediamo di conoscere meglio  questi strumenti e capire a chi interessano.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><b><span style="text-decoration: underline;">La totalizzazione dei periodi assicurativi</span></b></span></p>
<p><span style="color: #000000;">La totalizzazione è un istituto in base al quale il soggetto iscritto a due o più forme di assicurazione obbligatoria  ha la facoltà di utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi maturati, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta.</span><br />
<span style="color: #000000;"> La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi e liberi professionisti, ed è completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione, che spesso è onerosa.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Con la totalizzazione  i  contributi versati restano accreditati presso le originarie casse e/o gestioni e pertanto l&#8217;ammontare finale del trattamento pensionistico è dato dalla sommatoria delle singole quote di pensione, calcolate secondo le differenti regole della cassa e/o gestione.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Ogni gestione calcola la pensione sulla contribuzione complessiva e liquida la quota di pensione di sua pertinenza, in proporzione all’anzianità assicurativa e sulla base dei requisiti e dei criteri stabiliti nel proprio ordinamento.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">I trattamenti liquidati costituiscono nel complesso <span style="text-decoration: underline;">una sola pensione</span>, che è soggetta a rivalutazione e può essere integrata al trattamento minimo, con onere a carico della gestione che eroga la quota di maggiore importo.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">La domanda<strong> per conseguire la totalizzazion</strong>e va presentata dal lavoratore all’ente gestore della forma assicurativa a cui ha versato gli ultimi contributi.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><b><span style="text-decoration: underline;">La ricongiunzione dei periodi assicurativi</span></b></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Un altro istituto previdenziale è la ricongiunzione dei periodi assicurativi. L’istituto della r<b>icongiunzione</b> permette ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e autonomi, che sono in possesso di più contributi presso differenti gestioni previdenziali, di unificarli per ottenere la pensione da un unico ente.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">La   <b>ricongiunzione</b> è la possibilità, per un lavoratore che ha versato contributi in casse previdenziali differenti, di <b>unificare </b>le sue posizioni assicurative, in modo da avere <b>un&#8217;unica pensione</b> erogata da un solo ente previdenziale.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>L</strong>a <strong>ricongiunzione</strong> permette il trasferimento materiale dei contributi da una cassa e/o gestione ad altra, quindi tutti i contributi vengono utilizzati secondo le regole della cassa presso la quale sono stati ricongiunti;</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Dal primo luglio 2010, la legge n. 122/2010 ha reso onerose tutte le ricongiunzioni, anche quelle che in precedenza erano gratuite.  Il <strong>costo</strong> è tanto maggiore quanto più l’assicurato è vicino alla pensione. Il pagamento viene effettuato con un unico versamento o a rate, se richiesto.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Sicuramente non è facile pensare adesso in questo momento di crisi  a investire sul nostro futuro pensionistico, ma un dato è inesorabile i giovani di oggi  saranno  gli anziani di domani con più difficoltà economiche di quelli di oggi.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Il consiglio è quello di avvicinarsi al tema previdenziale  in età giovanile quando ancora è possibile creare un piano pensionistico di previdenza.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>BED AND BREAKFAST &#8211; IL NUOVO BUSINESS LOW COST</title>
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		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Barbieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVENTARE IMPRENDITORE]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; Per “bed &#38; breakfast” si intende l’attività a carattere saltuario svolta da privati  che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione. Si tratta di una forma di accoglienza caratterizzata per i bassi prezzi, ed è quindi tradizionalmente rivolta a un pubblico giovane, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;"><a href="http://www.commercialistalowcost.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/image.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3426" alt="BED AND BREAKFAST   IL NUOVO BUSINESS LOW COST" src="http://www.commercialistalowcost.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/image-300x199.jpg" width="300" height="199" title="BED AND BREAKFAST   IL NUOVO BUSINESS LOW COST Foto" /></a>Per “<b>bed &amp; breakfast</b>” si intende l’attività a <b>carattere saltuario </b>svolta da privati  che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di <b>alloggio </b>e prima <b>colazione</b>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Si tratta di una forma di accoglienza caratterizzata per i bassi prezzi, ed è quindi tradizionalmente rivolta a un pubblico giovane, ma non solo.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Il settore del <b>bed and breakfast </b>non trova  un&#8217;organica disciplina a livello nazionale, demandata alla potestà normativa delle singole Regioni.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Secondo la normativa in vigore l’attività di B&amp;B  ha carattere <b>saltuario </b> con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero di camere e letti limitati.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">L’avvio di un  attività, di  bed &amp; breakfast deve essere esercitato <b>da privati </b>in forma <b>non professionale </b>e questo e&#8217; uno dei motivi per cui tante persone che vogliono <strong><a href="http://www.neoimprenditore.it/trasforma-il-tuo-sogno-in-un-business-di-successo/" target="_blank">diventare imprenditori</a></strong> si stanno cimentando in questa particolare attività.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Nella maggior parte delle Regioni l&#8217;attività <b>non </b>viene considerata d&#8217;impresa, quindi <b>non è necessario possedere partita Iva </b>né iscriversi al <b>Registro delle imprese </b>presso la Camera di commercio.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">La prima cosa da fare per aprire un B&amp;B è quella di consultare la specifica legge regionale prevista in materia e i regolamenti comunali specifici. Un ulteriore verifica da fare è il regolamento condominiale.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Il secondo passo è quello di presentare S<i>egnalazione Certificata di Inizio Attività </i>allo sportello Unico attività Produttive del comune.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">L’attività può essere esercitata in non più di 4 stanze con un massimo di 12 posti letto. Qualora l’attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di 2 servizi igienici per unità abitativa</span></p>
<p><span style="color: #000000;">A seconda della Regione, questi limiti possono essere superati, arrivando anche a consentire l&#8217;utilizzo di abitazioni diverse dalla propria residenza o prevedendo classificazioni (<i>simili a quelle previste per le strutture ricettive professionali</i>) in base ai servizi/strutture offerti.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Regole diverse infine vi sono anche per le caratteristiche delle camere, l&#8217;offerta della prima colazione e le sanzioni previste. Di norma, viene chiesta anche la <b>residenza </b>(<i>o il domicilio durante il periodo di apertura</i>) presso la struttura del titolare.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Per la certificazione dei proventi dell’attività è sufficiente  un <b>bollettario madre-figlia</b> per quietanzare l&#8217;incasso dei singoli corrispettivi.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">I proventi in dichiarazione dei redditi sono tassati (al netto delle spese inerenti) come <b>redditi diversi</b> derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Al fine di gestire un controllo fiscale  è necessario  <b>conservare la documentazione</b> concernente le spese effettuate, come fatture, scontrini, bollette e ogni altro documento funzionale allo scopo.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Ai fini fiscali <b> i proventi</b> così realizzati sono considerati , <b>come redditi diversi</b>, derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Qualora l’attività venga svolta in <b>modo sistematico </b>e con carattere di stabilità, evidenziando una certa organizzazione di mezzi, essa si qualifica in termini di abitualità e professionalità. In tal caso, essa rientra nel campo di applicazione dell&#8217;Iva. In tal caso l’alternativa al B&amp;B è <b>l’affittacamere</b>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">L&#8217;attività di affittacamere è la struttura ricettiva <b>imprenditoriale </b>che più si avvicina ai bed and breakfast, <b>senza averne le limitazioni. L&#8217;attività può inoltre essere svolta per tutto l&#8217;anno</b>. Le caratteristiche delle stanze e dei servizi offerti sono in genere le stesse richieste per i bed and breakfast.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Trattandosi di un&#8217;attività d&#8217;impresa, è ovviamente richiesta <b>l&#8217;iscrizione al registro delle imprese con tutti i conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali</b>.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>LE NOVITA&#8217; SUI COSTI DELLE AUTO DA SCARICARE</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Maria Pisani</dc:creator>
				<category><![CDATA[FISCO & TASSE]]></category>

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		<description><![CDATA[  Con l’entrata in vigore della “Riforma del mercato del lavoro” varata dal Ministro Fornero, sono state introdotte modifiche alle regole sulla deducibilità dei costi auto riducendo sia le percentuali di deducibilità delle spese relative ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, sia quelle  delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000;"><a href="http://www.commercialistalowcost.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/auto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3394" alt="LE NOVITA SUI COSTI DELLE AUTO DA SCARICARE" src="http://www.commercialistalowcost.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/auto-300x117.jpg" width="244" height="95" title="LE NOVITA SUI COSTI DELLE AUTO DA SCARICARE Foto" /></a>Con l’entrata in vigore della “Riforma del mercato del lavoro” varata dal Ministro Fornero, sono state introdotte modifiche alle regole sulla deducibilità dei costi auto riducendo sia le percentuali di deducibilità delle spese relative ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, sia quelle  delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Le novità in esame hanno esclusivamente una finalità di gettito fiscale: fare cassa per finanziare la Riforma del mercato del lavoro.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Per comprendere meglio l’intervento vale la pena ricordare le vecchie regole valide fino al 31 dicembre 2012: i costi relativi alle autovetture erano deducibili al 40% per le auto ad uso aziendale e al 90% per quelle assegnate in uso promiscuo ai dipendenti. Su questo scenario interviene poi, nel corso del 2012, la cosiddetta Legge Fornero la quale dispone la riduzione della percentuale di deducibilità per le auto aziendali (si passa dal 40% al 27,5%) e per quelle date in uso promiscuo ai dipendenti (dal 90 al 70%), a decorrere dal 1° gennaio 2013. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Su una parte di queste regole interviene successivamente la Legge Stabilità, riducendo ulteriormente le percentuali di deducibilità dei costi auto, ma questa volta le modifiche riguardano le sole auto aziendali utilizzate da imprese e lavoratori autonomi passando dalla percentuale del 27,5 al 20%. Posto che la nuova disposizione acquisisce efficacia dal primo giorno dell’anno 2013, le regole introdotte dalla legge Fornero per tale categoria di costi non troveranno attuazione, tranne che per particolari casi di soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Diversamente, infine, rimangono inalterate le percentuali relative ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con la conseguente possibilità di applicare la misura della già esistente legge Fornero, fissata in misura pari al 70%.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Le medesime previsioni si applicano per i professionisti, con l’ulteriore precisazione che la deducibilità è consentita solo per un unico veicolo.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Per maggiore chiarezza, i principali limiti sulla deducibilità dei costi riguardano: le autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli, ed incide in modo determinante il fatto che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa. Infatti, l’art. 164 del Tuir prevede la piena deducibilità dei costi relativi alle autovetture, motocicli e ciclomotori soltanto nei casi in cui siano &lt;&lt;utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa&gt;&gt;. Nonostante la norma sia già di per sé restrittiva, poiché richiede espressamente che il veicolo sia usato in via esclusiva per motivi di lavoro, il contribuente potrebbe ragionevolmente riservarsi un’auto per il lavoro e un’altra per la vita privata, tentando così di non essere assoggettato a restrizioni fiscali sfavorevoli. Purtroppo non è così, in quanto la deducibilità piena è garantita solo nei rarissimi casi in cui l’utilizzo dell’autovettura è talmente indispensabile per lo svolgimento dell’attività d’impresa che non sarebbe neppure possibile ipotizzarne la sua assenza (ciò accade, per esempio, per le società di autonoleggio e per le autoscuole).</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Le novità appena descritte non incidono su alcune particolari categorie, e dunque:</span></p>
<p><span style="color: #000000;">-          sulla deducibilità delle spese degli agenti e dei rappresentanti di commercio, per i quali la deducibilità rimane confermata all’80%.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">-          sulle autovetture utilizzate da tassisti, autoscuole, imprese di autonoleggio;</span></p>
<p><span style="color: #000000;">-          sulla deducibilità dei rimborsi delle spese di trasferta con utilizzo di auto propria.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Vediamo cosa succede, invece, sempre a proposito dei componenti negativi di reddito, per i contribuenti che abbiano optato per il cd. “regime dei minimi”. Per tale categoria si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché tutte le spese ad essi inerenti (lubrificanti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni, ecc).<br />
</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Si deve purtroppo costatare che, con l’introduzione di tali novità, le aziende e i lavoratori autonomi vengono penalizzati da un punto di vista fiscale data l’impossibilità di dedurre la consistente parte dei costi sostenuti per acquistare e per utilizzare il veicolo che si prefigura come un bene utile allo svolgimento del proprio lavoro. Tali limitazioni non favoriscono certamente lo sviluppo economico del Paese.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
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