Errare humanum est avendo la RC Professionale
Nella loro attività professionale i liberi professionisti possono commettere errori e provocare danni ai clienti. Il cliente come sancito da diverse sentenze dovrà solo provare l’esistenza del contratto professionale e dimostrare l’inadempimento. Il Professionista avrà tutto l’onere di dimostrare che la pretese non hanno fondamento oppure l’impossibilità di raggiungimento del risultato preteso.
Al fine di evitare l’instaurasi di contrapposizioni il professionista dovrà valutare correttamente l’incarico ricevuto e dovrà informare il cliente in modo chiaro e dettagliato e assicurarsi che lo stesso abbia una chiara e consapevole visione della situazione.
Il legislatore è intervenuto nella materia è ha previsto per i professionisti iscritti in Ordini professionali l’introduzione dell’obbligo, di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile a tutela della propria clientela a fronte di eventuali errori e/o omissioni con esclusione dei danni eventualmente provocati da interventi dolosi.
Premesso che attualmente la stipula di una polizza di RC Professionale è facoltativa, dal 15 agosto 2013 tutti i professionisti decorre l’obbligo di avere una polizza professionale come previsto dalla Riforma delle professioni - Art. 5 D.P.R. 137/2012 – Obbligo di Assicurazione:
Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva..
L’obbligo di sottoscrizione della polizza scatta dal momento in cui libero professionista assume un incarico professionale e non solo dall’essere un libero professionista.
Le responsabilità professionali possono essere di tipo civile, amministrativo, penale e disciplinare. La polizza professionale tutela sia il patrimonio personale del professionista che il cliente risarcito del danno subito.
Nello specifico la legge lascia alla scelta del professionista,la libertà di definire in sede contrattuale, la definizione di tutte le caratteristiche della polizza (massimale, copertura dei rischi, scoperti, franchigie, etc..).
In base al settore di attività le polizze possono essere personalizzate a copertura di esigenze del Professionista. In generale il professionista deve essere in grado di scegliere una soluzione in base all’attività svolta, facendo attenzione che la polizza copra tutti i possibili danni che l’esercizio della propria attività possa causare.
Il professionista prima di stipulare la polizza professionale deve valutare cosa la polizza comprende e soprattutto cosa esclude. Sotto questo aspetto sul mercato si distinguono:
- Polizza a rischi nominati: sono polizze in cui sono elencate tutte le attività coperte e quelle escluse dall’assicurazione ed è generalmente indicata anche la tipologia di danno coperta.
- Polizza All Risks :sono polizze in cui è assicurato tutto ciò che non è espressamente escluso dalle competenze riconosciute dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l’esercizio dell’attività professionale.
La polizza deve coprire responsabilità per inadempienza, negligenza, imprudenza o di mancata osservanza di norme che dovrebbero essere conosciute (imperizia). Non possono però essere mai risarcite le conseguenze di un atto o di una omissione dolosa ( coscienza e volontà di commettere l’illecito).
Le compagnie di assicurazione per alcune polizze prevedono una franchigia, cioè per i danni sotto una certa soglia ed entro un certo limite ne risponde solo il professionista. Alcune Polizze invece prevedono anche la possibilità di risarcire danni con effetto retroattivo alla data di decorrenza della polizza. La retroattività può essere illimitata o limitata ad un certo numero di anni.
Da un punto di vista patrimoniale l’obbligo di una R.C-Professionale è certamente una forma di tutela sia per il professionista sia per il cliente danneggiato. Da un punto di vista pratico è solo un nuovo balzello a carico dei contribuenti reso obbligatorio.






18 giugno 2013
Antonio Barbieri 





